Scuola: CORSI PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE (INGG_15TS)

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Trieste (TS)
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CORSI PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Dalla collaborazione tra AiCARR Formazione e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trieste nasce la proposta di due pomeriggi formativi su temi di grande attualità.

 1.     La contabilizzazione del calore: inquadramento legislativo e normativo. Tecnologie

 2.     Edifici nZEB: Direttiva europea e contesto italiano. Calcolo della prestazione energetica con riferimento alla prUNI/TS 11300-5

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 “Contabilizzazione del calore: inquadramento legislativo e normativo. Tecnologie”

 La Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il D. Lgs 102/2014 di recepimento in Italia prevedono esplicitamente che nei condomini e negli edifici riforniti da una fonte di energia termica centralizzata siano installati contatori individuali per misurare il consumo di calore in ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui ciò non sia possibile, lo stesso Decreto prevede che siano impiegati appositi ripartitori per misurare il consumo di calore su ciascun radiatore entro il 31 dicembre 2016. Fino ad oggi, in Italia, ai sensi del Codice Civile e della Legge 10/91 non era comunque teoricamente possibile ripartire i consumi energetici esclusivamente in riferimento ai millesimi di proprietà, ma era necessario tenere conto degli effettivi consumi. Tuttavia, le assemblee condominiali potevano compensare i consumi degli alloggi maggiormente sfavoriti per esposizione, superficie disperdente o occupazione, adottando il criterio di compensazione. Il D.P.R. 551/99 ha reso obbligatoria la contabilizzazione del calore per ogni unità immobiliare negli edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 30 giugno 2000. In aggiunta, il D.P.R. 59/09 stabilisce che la contabilizzazione del calore e' fortemente consigliata nel caso di mera sostituzione del generatore ed obbligatoria "ove tecnicamente possibile" nei casi di ristrutturazione dell'impianto termico. Lo stesso D.P.R. Prevede che le apparecchiature installate assicurino un errore di misura inferiore al 5% nelle condizioni di utilizzo.

Obiettivi del corso

  •  analizzare le problematiche di attuazione del D. Lgs 102/2014 in materia di contabilizzazione del calore nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento, fornitura di acqua calda sanitaria;
  • analizzare le problematiche tecnologiche ancora in essere dei sistemi di contabilizzazione del calore diretti e indiretti.

Programma di dettaglio 

  • Quadro legislativo italiano: L.10/91, DPR 551/99, DPR 59/2009, DPR 74/2013
  • Direttiva 2012/27/EU
  • Scadenze per adeguamento delle diverse regioni
  • Aspetti normativi, la UNI 11200:2013
  • Tecnologia di contabilizzazione diretta e indiretta
  • Limiti e questioni aperte (efficacia delle sanzioni, assenza di coefficienti correttivi per fattori di forma ecc)

DOCENTE

Ing. Filippo Busatolibero professionista

  

“Edifici nZEB: Direttiva europea e contesto italiano. Calcolo della prestazione energetica con riferimento alla prUNI/TS 11300-5”

La Direttiva Europea 2010/31/UE  “ Energy Performance of Buildings Directive”, meglio nota come EPBD2, stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero” (nZEB); per gli edifici pubblici tale limite è anticipato al 31 dicembre 2018. La pubblicazione della suddetta Direttiva EPBD2 ha determinato l’abrogazione della precedente Direttiva 2002/91/CE che era stata recepita dall’Italia dal D.Lgs. 04/06/2013 n. 63. La definizione di “edifici ad energia quasi zero” presente nella Direttiva è piuttosto vaga e tale risulta anche nel Decreto italiano di recepimento. E’ quindi all’interno del D.Lgs. n. 63 dello scorso 2013 che in Italia si comincia a parlare di edifici a basso o nullo consumo di energia; in particolare, all’Art. 5 comma 2 si fa riferimento ad un “Piano di azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero” all’interno del quale, Art. 5 comma 3, è prevista “l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno”.

In attesa di arrivare al 2020, gli edifici in fase di costruzione o per i quali saranno richieste nei prossimi anni le concessioni edilizie cominciano già ad essere caratterizzati da bassi fabbisogni energetici che devono obbligatoriamente (D. Lgs. 28/2011) essere in parte coperti da fonti rinnovabili. Gli ultimi anni hanno ormai reso evidente a tutti gli attori del settore che non è più attribuibile soltanto alla tecnologia impiantistica la risoluzione dei problemi connessi al risparmio energetico e al confort ambientale. I nuovi edifici devono presentare caratteristiche fisico-tecniche di involucro in grado di rispondere alle mutate esigenze energetiche del sistema edificio-impianto. Il corso intende fare chiarezza sulla definizione di edificio “near zero energy” illustrandone la classificazione e contestualizzandola alla situazione italiana.

Obiettivi del corso 

  • presentare il metodo di calcolo della prestazione energetica per gli edifici nZEB;
  • introdurre la prUNI/TS 11300-5;
  • presentare il concetto di edificio di riferimento.

Programma di dettaglio 

  •  La Direttiva 2010/31/CE
  • Gli nZEB: da una definizione sfumata a un’individuazione rigorosa
  • L’edificio di riferimento
  • Il calcolo della prestazione energetica, la quota rinnovabile e la prUNI/TS 11300-5
  • Il Decreto Edifici per l'Italia

DOCENTE

Ing. Filippo Busatolibero professionista


CodiceDescrizioneData 
CONT_TS Contabilizzazione del calore 12/10/2015